Presentato un emendamento per superare il limite agli incarichi gratuiti negli IPAB

In occasione dell’approvazione del Disegno di Legge in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all’ex articolo 13 della Camera, diventato 17 al Senato, con il collega Pd Sanga ho presentato un emendamento che supera il divieto alle pubbliche amministrazioni di “attribuire incarichi di studio  e  di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” che era stato introdotto in forma indistinta dal Governo Monti con il DL 95 del 2012.
Ormai un anno fa, il primo comma dell’art. 6 del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114 del luglio 2014, modificando il comma 9 dell’art. 5 del D.L 95/2012, confermava il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi di studio, consulenza, dirigenziali, direttivi o cariche di governo nelle pubbliche amministrazioni, nelle amministrazioni indipendenti e negli enti e società controllati dalle precedenti. La nuova disciplina contemplava la sola eccezione consistente nella possibilità per le PA di conferire incarichi e collaborazioni a titolo gratuito con rimborso delle spese documentate per una durata non superiore all’anno, non prorogabile né rinnovabile. 

In moltissime nostre realtà comunali, soprattutto in aree montane e svantaggiate e comunque in tutti i piccoli comuni, vi sono enti, consorzi o gestioni pubbliche, comunque partecipate o oggetto di nomine da parte di enti locali, nelle quali vengono svolte attività di grande rilevanza sociale e comunitaria, nelle quali chi opera lo fa a titolo gratuito con la sola finalità di sevizio comunitario. In molte di queste realtà vietare ai pensionati, vuol dire escludere una grande possibilità di volontariato civico che ha un ruolo fondamentale, senza che questo divieto crei altre opportunità, in quanto essendo a titolo gratuito, non vi sono risorse per altre soluzioni.

Tra gli enti oggetto di divieto anche gli IPAB. Numerosi e autorevoli pareri, tra cui A.N.A.C. e Corte dei Conti, oltre alla stessa Regione Piemonte, hanno confermato che gli I.P.A.B., vale a dire gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza, siano da considerarsi inseriti tra gli enti cui si applicano le disposizioni elencate. In Piemonte solo di IPAB se ne contano ben 230 operanti, tra cui 107 scuole materne, enti elemosinatori ed enti erogatori di provvidenze, che si avvalgono di pochissimo personale, e altri 123 con attività residenziali e semi-residenziali analoghe a quelle elencate. 
Considerando che nella sola provincia di Cuneo si trovano ben 59 istituti, è chiaro che il loro impatto sulla realtà locale sia altamente incidente, andando a toccare categorie sociali deboli, come i poveri, gli anziani, gli infermi e quanti versano in difficoltà economiche che spesso trovano in questi istituti la sola forma di intervento e soccorso. 
Da sempre queste realtà si affidano al sostegno dei privati, in forma di contributi in denaro, ma anche, e soprattutto nel frangente economico attuale, in forma di volontariato e collaborazione a titolo gratuito, come la partecipazione al Consiglio di Amministrazione. 

Va considerato che per evidenti motivi di tempo ed esperienza la maggior parte dei soggetti facenti parte i CDA sono in pensione e senza questa modifica, venendo a scadenza il limite dell’anno, sarebbero costretti ad interrompere la propria collaborazione, generando così un evidente problema gestionale. La norma a suo tempo introdotta mirava ad un ricambio generazionale, ma chiaramente l’attuazione generalizzata tramite divieto che non teneva conto delle diversità territoriali, si correva il rischio di una pratica con effetti negativi anziché positivi. Se già con le precedenti limitazioni era difficile trovare personale disponibile, si rischiava oggi di così di dar vita ad una situazione drammatica, soprattutto in zone montane o rurali. 

L’emendamento approvato oggi in via definitiva al Senato risolve finalmente il problema, recitando che “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.

Si tratta di una buona soluzione per sostenere la rete di assistenza sociale attiva sui territori che opera e procede a sostenere le fasce deboli nonostante le mille difficoltà, senza ledere le aperture e opportunità lavorative per il target dei più giovani. 

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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