REGOLAMENTO UE SUI PRODOTTI DI MONTAGNA

La Gazzetta Ufficiale Europea ha pubblicato un regolamento delegato della Commissione numero 665/2014 che completa il regolamento Ue numero 1151 del 2012, e che stabilisce le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità dei prodotti realizzati in altura. Prosciutti, insaccati, carni, formaggi stagionati, latticini, frutta, legumi e mieli prodotti in aree montuose, potranno dunque fregiarsi del nuovo marchio europeo d’origine e tutela “prodotto di montagna”.


Tali produzioni approderanno sul mercato solamente se rispettosi di rigorosi parametri imposti dal regolamento europeo. Ad esempio nel caso degli allevamenti, gli animali non solo dovranno aver trascorso almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in aree di altura, ma dovranno essere stati alimentati con almeno il 50 per cento di mangimi prodotti in montagna.


L'indicazione prodotto di montagna è quindi riservata ai prodotti il cui ciclo produttivo è svolto interamente nei Comuni montani, con la sola possibilità di derogare la fase trasformazione (macellazione, molitura, ecc.) entro i 30 chilometri di prossimità.


 


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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