RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PROTEZIONE DEI MINORI
Primo sì della Camera : legge che adegua l’ordinamento interno alla Convenzione dell’Aja
Oltre a ciò, il Disegno legge definisce le autorità italiane centrali e competenti a svolgere i compiti sanciti dalla Convenzione, individuate nel ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile, e nella Commissione per le adozioni internazionali.
In primo luogo, il Disegno Legge regola il collocamento e l’assistenza legale in Italia, da realizzarsi tramite kafala o altri istituti analoghi, dei minori stranieri che si trovino in stato di abbandono. Per questo caso, la norma prevede una particolare serie di passaggi legali, in grado di condurre sino all’assistenza del minore da persone dotate dei requisiti per l’adozione: richiesta formulata dalle stesse persone alla Commissione per le adozioni internazionali, inoltro della domanda alle autorità competenti di un Paese straniero, successiva proposta, da parte delle stesse, di un minore in stato di abbandono e in condizioni disagiate e accettazione finale con completamento di operazioni burocratiche (rilascio del visto di ingresso e, se necessario, di un permesso di soggiorno rinnovabile della durata di
2 anni).
In secondo luogo, la norma regola anche il caso del collocamento e dell’assistenza legale di minori stranieri non in stato di abbandono, strutturando un differente percorso, che parte dalla proposta, formulata da un’autorità straniera al ministero della Giustizia, di affidamento di un minore presso una famiglia o una struttura italiana, e che arriva sino all’accertamento, da parte del Tribunale dei minori, delle condizioni sociali del bambino e di quelle della famiglia o struttura che dovrà accoglierlo, per verificarne l’adeguata preparazione, per poi concludersi nell’accettazione o nel rifiuto della proposta iniziale.
La Convenzione originaria è stata stipulata all’Aja nel 1996 da diversi Stati, e sottoscritta dall’Italia nel 2003: tra le sue competenze, l’attribuzione o la revoca della responsabilità genitoriale, gli istituti dell’affidamento, della tutela e della curatela di minori sino a 18 anni, il loro collocamento presso famiglie o istituti e la tutela dei loro beni.
Dopo il sì della Camera, l’esame del Disegno Legge si trasferisce ora al Senato.