RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
L'Assemblea del Senato ha approvato, nel testo licenziato dalla Commissione Finanze in sede redigente, il DDL (2636) disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
Il testo passa alla Camera.
La riforma della giustizia tributaria è parte dell'agenda europea e degli adempimenti legati al PNRR, ma anche perché risponde all'esigenza di migliorare il rapporto tra fisco e contribuente e di attirare investimenti esteri.
Nel dettaglio dopo le modifiche introdotte dalla Commissione :
l’articolo 1, comma 1 modifica il decreto legislativo n. 545 del 1992 il quale disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in particolare modificando la denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria, stabilendo che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno, reclutati mediante procedure concorsuali, regolate dalle disposizioni in esame. Viene dettata la disciplina relativa al tirocinio e alla formazione professionale dei magistrati. Vengono inoltre disciplinate la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie;
l’articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione parziale dell'atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con "bollino di affidabilità fiscale", cioè quei contribuenti a cui sia attribuito un determinato punteggio di affidabilità fiscale in base alla disciplina degli appositi indicatori;
l’articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede redigente, prevede l'istituzione presso la Cassazione di una sezione civile specifica per la trattazione delle sole controversie in materia tributaria;
- l’articolo 4,al comma 1, lett. 0a), sostituisce ovunque ricorrano nel decreto legislativo n. 546 del 1992 il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e a quelle regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria rispettivamente di primo e secondo grado;al comma 1, lett. a), attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado (vengono così rinominate dalla riforma le Commissioni tributarie provinciali), sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore;al comma 1, lett. b), come modificato dalle Commissioni riunite, introduce la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti;al comma 1, lett. c) prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che dopo non aver accettato una proposta di conciliazione si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione;al comma 1, lett. d), introdotta dalle Commissioni riunite, prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;al comma 1, lett. e), introdotta nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite, reca una serie di modifiche all'art. 47 del D.lgs. n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato;al comma 1, lett. f) introduce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La lett. g) integra l’articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto;al comma 2, modifica l'art. 15 del d.P.R. m. 602 del 1973 in tema di iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi;al comma 3, introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario;al comma 4, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, interviene sul comma 4, dell'articolo 16 del decreto legge n. 119 del 2018 (conv. legge n. 293 del 2018) il quale prevede con riguardo al processo tributario la possibilità per le parti di partecipare all’udienza da remoto;
- l’articolo 5 - introdotto nel corso dell'esame in sede redigente dalle Commissioni riunite - reca disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione;
- l’articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in sede redigente dalle
Commissioni riunite, modifica l'articolo 7 del decreto legislativo
n. 546 del 1992. L'articolo in commento aggiunge un ulteriore comma,
il comma 5-bis, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del
1992, che disciplina i poteri delle Corti di giustizia tributaria; l’articolo 7, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e le relative fonti di copertura finanziaria. L'articolo è stato ampiamente modificato per tener conto delle variazioni al disegno di legge introdotte in sede redigente;
- l'articolo 8, reca disposizioni transitorie.
Per maggiori informazioni il Dossier dell'Ufficio Studi del Parlamento