RISOLUZIONE AGRICOLTURA SOCIALE
Giovedì 17 Marzo 2016
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Provvedimenti
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Agricoltura
E stata presentata ieri in commissione agricoltura una risoluzione in tema di agricoltura sociale al fine di chiedere una definizione più puntuale della modalità di calcolo del 30% di fatturato che le cooperative sociali debbono superare per rientrare di diritto nella categoria.
Ho presenatato la risoluzione come primo firmatario, insieme ai colleghi Francesco Prina, Fabio Lavagno, Gian Piero Dal Moro , Sabrina Capozzolo, Massimo Fiorio e Maria Antezza.
La legge riconosce infatti come operatori dell’agricoltura sociale le imprese agricole e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività̀ agricole svolte sia prevalente, e nel caso in cui superi il 30% le medesime sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo. Bisogna tenere conto che per molte delle cooperative sociali impegnate nell’agricoltura sociale raggiungere e dimostrare tale rapporto tra fatturato complessivo e fatturato specifico in agricoltura è difficile, in qunto le attività sociali e socio-sanitarie anno uno spazio nel loro funzionamento e quindi anche sul fatturato maggiore economicamente rispetto alle attività agricole.
In moltissimi casi anche in queste cooperative sociali, al netto dell’assistenza socio-sanitaria agli ospiti, l’attività agricola è preponderante nelle stesse e quantitativamente paragonabile a quella di una media impresa agricola. Pertanto, per rapportare il trattamento delle cooperative sociali a quelle delle aziende agricole, è necessario quindi a mio giudizio individuare una definizione del fatturato a cui fare riferimento che permetta di rapportare quella agricola alle attività in altri settori e quindi meglio fotografare l’attività delle cooperative stesse.
Per agricoltura sociale, si intende un insieme di attività e servizi svolte da aziende agricole in risposta a bisogni locali in campo terapeutico, educativo, ricreativo, di inclusione sociale e lavorativa e di cooperative sociali che operano negli stessi ambiti di intervento attraverso attività agricole di coltivazione di fondi e di allevamento.
Tantissimi sono gli ambiti pratici di intervento: attività di formazione, attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, servizi alla popolazione, verso bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, ecc.) e anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza), recupero e assistenza verso disagio e svantaggio e in generale attività volte al miglioramento della qualità di vita.
In Italia, negli ultimi anni, molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso cui promuovere qualità di vita e opportunità di recupero per persone svantaggiate e bisognose, e molte aziende agricole hanno avviato, nell’ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in ambito socio sanitari educativo in risposta ad esigenze delle comunità. La legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, ha recepito questo orientamento definendo l’agricoltura sociale “aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate”. Il fatturato delle cooperative sociali comprende, in molti casi, contratti con la Pubblica Amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, ma inserire le prestazioni socio sanitarie con la PA nel computo del fatturato per l’applicazione dell’articolo 2 comma 4 della legge, rischia di falsare completamente la valutazione dell’attività delle cooperative sociali stesse. Rischia conseguntemente di precludere l’accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo, lasciando fuori dall’ambito di applicazione della norma un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale.
La risoluzione chiede pertanto che in occasone del decreto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, “previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari”, dovrà emanare ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della citata legge 141 del 2015, si definiscano anche i criteri e le modalità con cui calcolare in modo puntuale il rapporto tra fatturato agricolo e fatturato complessivo, e di valutare la possibilità di escludere dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la Pubblica amministrazione per permettere una effettiva valutazione del rapporto tra attività agricola ed attività in altri settori.
Mino Taricco