RITORNA IL FALSO IN BILANCIO

Sì del Senato al disegno di legge anti corruzione.


Il falso in bilancio, dopo la depenalizzazione del 2002, torna ad essere reato e scattano pene più severe sia per le società normali, che però non possono più essere intercettate, sia per quelle quotate, inoltre stretta sui reati di mafia, condanne più dure per chi corrompe e si fa corrompere nella pubblica amministrazione


Le misure, che ora dovranno passare all'esame della Camera, sono state approvate di stretta misura al Senato.


Alla fine ha votato contro FI , ed i 5Stelle che dopo le consultazioni on line hanno deciso per il no.


Bene ha detto il Presidente del Senato Zanda :"Il Parlamento è una cosa diversa dai sondaggi". Intanto ecco cosa cambia nella lotta alla corruzione :


-       Le società quotate in borsa rischiano condanne fino a 8 anni per le false comunicazione, il che significa che sono rese possibili eventuali intercettazioni non consentite, invece, per le società normali che rischiano fino a 5 anni.


-      

Stretta sui mafiosi (la pena massima arriva a 26 anni) e anche sulla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ad esempio, visto che si passa da 8 a 10 anni per la condanna massima.


-       Previsto, poi, il patteggiamento dopo la restituzione del maltolto, l'obbligo del pm di informare l'authority


-       Ed inoltre, tra l'altro, pene scontate per i "collaboratori" e condanne ridotte per fatti di lieve entità.


 


In allegato una breve scheda sui contenuti


  Scarica allegato 1

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento