SOSTEGNI-BIS IN AGRICOLTURA

Dopo l’approvazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che già recava importanti misure anche per il comparto agricolo, in sede di conversione il testo è stato ulteriormente arricchito. 

Come premessa si ricorda che all'articolo 1,  comma 2,  introdotto in sede di conversione, si prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario". In particolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame.

Di seguito la sintesi delle misure di interesse agricolo:

Nel merito all'articolo 13, il comma 6 assegna all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”.

L’articolo 18-bis, inserito in sede di conversione, dispone che gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l’agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L’onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

All'articolo 31, al comma 7, lettera a), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech.

L’articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. 
Ai commi 1 e 2, innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. 

Al comma 3 estende ai settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni. 

Ai commi 4-8 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MIPAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021. 

Il comma 9 estende alle donne - a prescindere dall’età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto). 

I commi 10-12 prevedono che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica . 

I commi 13-14 intervengono sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. 

Al comma 15 la disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

All’articolo 68 sono stati introdotte modifiche in sede di conversione. 
Il comma 2-bis dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. 

Il comma 2-ter stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. 

Il comma 2-quater reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Il comma 15-bis dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-ter reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-quater estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-quinquies. A tal fine il comma 15-quater novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
Il comma 15-sexies reca la copertura degli oneri.
I commi 15-septies e 15-octies dell’articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L’articolo 68-bis  incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici. 

L’articolo 68-ter  dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L’articolo 68-quater riconosce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale.

L’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L’articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Infine l’articolo 71 - modificato nel corso della conversione - prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

Per maggiori approfondimenti e riscontri, di seguito  :

- ed in allegato i Dossier dell'Ufficio Studi del Parlamento  


  Scarica allegato 1
  Scarica allegato 2

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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