SPESE GIUDIZIARIE AI NON ABBIENTI SOTTOPOSTI A SOSTEGNO O TUTELA

Con un’interrogazione parlamentare rivolta il 26 giugno al ministro della Giustizia Andrea Orlando, Mino Taricco, deputato del Pd, ha richiesto che i cittadini non abbienti e sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno possano usufruire del Patrocinio a spese dello Stato e siano così esentati dai pagamenti dei contributi per tutte le istanze da presentarsi al Giudice Tutelare e inerenti alla gestione delle attività relative alla loro condizione sociale: una misura domandata per introdurre agevolazioni economiche e aiuti da parte dello Stato per tutti i cittadini che, a causa della minore età, di disabilità psichiche o fisiche o di anzianità, sono affiancati da un amministratore o un tutore per la tutela dei loro interessi. La richiesta è stata quindi finalizzata a estendere il campo di applicazione dell’istituto del patrocinio, che attualmente è previsto per i cittadini con basso reddito soltanto nel caso di contenziosi civili. L’interrogazione, di cui Taricco è stato primo firmatario, è stata sottoscritta anche dai deputati Pd D’Incecco, Di Stefano, Capone, Rubinato, Famiglietti, Piccione, Oliverio, Amoddio, Magorno, Antezza, Iori, Rotta e Zanin.


Sull’argomento si è così espresso Taricco: “La normativa vigente interviene già in questo ambito, venendo incontro ai bisogni e alle esigenze di specifiche categorie di cittadini: tutti i soggetti che abbiano un reddito lordo annuo inferiore ai 10800 euro, da calcolare su base familiare, hanno diritto al cosiddetto patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, ciò è applicato soltanto nel caso di controversie tra due parti davanti a un giudice: in questo senso, il cittadino non abbiente si vede pagate sia le spese di patrocinio, relative al lavoro del proprio avvocato, sia le spese di giustizia, che contengono imposte, contributi e diritti di copia. Vi è però un vuoto normativo, poiché da tale applicazione rimangono esclusi i procedimenti avanti all’autorità giudiziaria diversi da quelli contenziosi: di conseguenza, un soggetto non abbiente, sottoposto a tutela o amministrazione di sostegno, è costretto a corrispondere, per ogni istanza e autorizzazione davanti al Giudice Tutelare, i bolli ed i contributi richiesti con pesante gravame di spesa. Siamo di fronte a una disparità: da un lato, cittadini non abbienti a cui lo Stato si sostituisce giustamente per il pagamento di spese alle quali essi non potrebbero far fronte, dall’altro cittadini altrettanto non abbienti, e per di più in situazioni sociali particolari e difficili, ai quali invece viene richiesto di contribuire da se stessi ai pagamenti. L’interrogazione ha dunque voluto sollecitare una chiarificazione della normativa vigente, al fine di introdurre un principio di uguaglianza”.

Molti i riferimenti legislativi per la questione trattata dall’intervento parlamentare di Taricco: da un lato, l’attuale normativa che garantisce il Patrocinio risale a un Decreto del 2002,


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