STOP ALLE MINE ANTIUOMO

Approvata definitivamente la legge che contiene misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.
L'Italia partecipa attivamente all'applicazione delle Convenzioni tra paesi che vogliono regolamentare e fermare questa piaga e ha istituito il Fondo per lo Sminamento Umanitario in modo realizzare programmi integrati relativi allo sminamento.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta, vieta:
- il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, con sede in Italia o all'estero, che direttamente o tramite controllate o collegate svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse;
- la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita e la cessione, l’esportazione, l’importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse;
- la partecipazione a bandi o programmi di finanziamento pubblico da parte di queste società.
Tali divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza (la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari) prevedendo che emanino istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento di ogni attività in ogni modo collegata alle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti.

Il comma 2 incide sui compiti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia specificando che i controlli dei flussi finanziari svolti da tali organismo sono estesi alle imprese e alle società che direttamente o tramite controllate o collegate svolgono attività in tali ambiti.
L'articolo 5 disciplina le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame, prevedendo che la Banca d'Italia possa richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati ed effettuare verifiche presso la sede degli stessi.
Si stabiliscono inoltre sanzioni in caso di inosservanza del divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, nei confronti delle persone giuridiche;
b) la  sanzione amministrativa pecuniaria va da 50.000 a 250.000 euro nei confronti delle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati.

Si aggiungono sanzioni di tipo interdittivo, quali la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.



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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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