SUSSIDI INPS 2021

Con Circolare n.7 del 21 Gennaio 2021 l'INPS ha reso noto i valori di riferimento 2021 per il calcolo delle prestazioni previdenziali alla luce della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'aggiornamento ha effetto dal 1 Gennaio 2021 su alcuni dei principali sussidi garantiti dall'INPS, primi fra tutti indennità di disoccupazione ed ammortizzatori sociali

  • Indennità di disoccupazione NASPI
La NASPI, erogata dall'INPS per gli eventi di disoccupazione involontaria, è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'interessato relativa agli ultimi 4 anni, da dividere per il totale delle settimane in cui è stata versata contribuzione. Il risultato dovrà essere poi moltiplicato per 4,33

In questo modo si otterrà la retribuzione di riferimento del soggetto interessato, utile per calcolare l'importo del sussidio:

- se la retribuzione mensile calcolata è pari o inferiore ad euro 1.227,55 (valore di riferimento per l'anno 2021 comunicato dalla circolare numero 7) la NASPI sarà pari al 75% della stessa retribuzione mensile

- se l'importo ottenuto sarà superiore ad euro 1.227,55 il sussidio sarà pari al 75% di 1.227,55 cui sommare il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.227,55
In ogni caso, l'iporto mensile dell'indennità NASPI non potrà superare euro 1.335,40 valore di riferimento per il 2021

Requisiti per il diritto al sussidio di disoccupazione:

- stato di disoccupazione involontaria
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inzio del periodo di disoccupazione
- 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione

  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Indennità riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione di amministratori e sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS

Nei casi di perdita involontaria dell'occupazione, l'ente di previdenza eroga un sussidio mensile calcolato in base al reddito imponibile ai fini previdenziali, relativo all'anno solare in cui si è verificata l'interruzione del rapporto oltre a quello precedente

Il valore di riferimento dovrà essere diviso per il numero di mesi (o parte di essi) in cui sono stati versati contributi, collocati nell'anno solare di perdita del lavoro ed in quello precedente

Nel caso in cui il risultato sarà pari o inferiore ad euro 1.227,55 (valore relativo al 2021 come da circolare INPS) la DIS-COLL sarà pari al 75% del citato reddito mensile

Al contrario, l'importo della prestazione dovrà essere formato da:

- 75% calcolato su 1.227,55 euro
- all'importo di cui sopra, si dovrà sommare il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.227,55

Anche nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi il sussidio non potrà superare l'importo mensile (valido per il 2021) di euro 1.335,40

  • Cassa integrazione
Dal 1° Gennaio 2021 sono soggetti a nuovi massimali, fissati dalla circolare INPS, in misura differente a seconda della retribuzione lorda mensile del dipendente, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive:

- euro 998,18 lordi, corrispondenti a 939,89 euro netti se la retribuzione lorda mensile non è superiore a 2.159,48 euro
- euro 1.199,72 lordi, corrispondenti a 1.129,66 euro netti se la retribuzione lorda mensile è superiore a 2.159,48 euro

L'importo del massimale sarà espresso al lordo e al netto della riduzione del 5,84%

Per gli ammortizzatori sociali richiesti dalle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali verranno incrementati del 20%:

- euro 1.197,82 lordi, corrispondenti a 1.127,87 euro netti se la retribuzione lorda mensile non sarà superiore a 2.159,48 euro
- euro 1.439,66 lordi, corrispondenti a 1.355,58 euro netti se la retribuzione lorda mensile eccederà i 2.159,48 euro

  • Contributo di licenziamento
In caso di cessazione involontaria di un rapporto a tempo indeterminato, per il quale il dipendente avrebbe teoricamente diritto all'indennità di disoccupazione NASPI, il datore di lavoro sarà tenuto a versare all'INPS un contributo calcolato in funzione dei mesi di anzianità aziendale, cosiddetto "ticket licenziamento" o "contributo aziendale di recesso"

La somma sarà pari al 41% del valore relativo alla prima fascia di retribuzione per il calcolo del sussidio, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, a prescindere dall'orario di lavoro

Di conseguenza, a seguito di quanto comunicato dalla Circolare INPS in merito ai valori di riferimento per la NASPI (euro 1.227,55) per ogni 12 mese di permanenza in azienda negli ultimi tre anni, il datore è tenuto a farsi carico di un contributo pari ad euro 503,30

Pertanto, tenendo conto del tetto massimo dei 36 mesi, per un lavoratore in forza da tre o più anni l'onere da versare all'INPS sarà pari a 1.509,90 euro

Per ulteriori informazioni: clicca qui

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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