Sentenza favorevole al Comune di Dronero per la fornitura gratuita di energia elettrica

La settimana scorso si è concluso positivamente per il Comune di Dronero l’iter giuridico attivato a causa del rifiuto da parte di Enel Spa di rispettare la fornitura di energia elettrica al Comune, dovuta in base agli accordi presi con la Convenzione Repubblica n. 37531, stipulata in data 14 luglio 1995.

Il 10 aprile del 2014 avevo presentato al ministro dello sviluppo economico Federica Giunti un’interrogazione perché venisse effettuata una verifica sulla posizione di diniego assunta da Enel Spa, in pieno contrasto con la Convenzione che il comune di Dronero aveva stipulato in data 14 luglio 1995 con l'ENEL spa, la Convenzione Repubblica n. 37531. In questa, Enel, a fronte del trasferimento ad essa del complesso aziendale comunale destinato alla distribuzione di energia, si impegnava a fornire al Comune, a titolo gratuito, limitatamente a tariffa e sovrapprezzo termico, per le sole forniture di pertinenza comunale, un quantitativo di energia non superiore a 1.500.000 Kwh per ciascun anno solare e di potenza non superiore a 750 Kw. La durata della fornitura gratuita era fissata in 75 anni con decorrenza dal 1o febbraio 1987.

Nell’interrogazione sottolineavo che la fornitura era avvenuta in modo regolare fino a quando Enel era stata concessionaria unica nazionale del servizio, mentre, con la liberalizzazione della vendita di energia, operata con il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, lo scenario era mutato e dal 2005 la fornitura gratuita era garantita attraverso il meccanismo di compensazione per i regimi tariffari speciali. Quando nel 2010, questo sistema veniva abrogato dalla Commissione Europea, la Convenzione non era più stata rispettata e così, era venuta a mancare la fornitura gratuita di energia elettrica. Chiaramente, questo ha causato una situazione altamente penalizzante per i diritti dei cittadini di Dronero.

Era necessario che il Governo valutasse adeguatamente la situazione e assumesse i dovuti controlli e successivi provvedimenti, dal momento che, nonostante Enel Spa sostenesse che i cambiamenti in corso d’opera avessero annullato gli effetti della Convenzione del ’95, il Comune di Dronero, avvocati ed esperti avevano ampiamente dimostrato che nulla avesse invalidato l’accordo che andava debitamente rispettato. La risposta scritta in commissione aveva dato esito positivo alla richiesta di un’analisi più approfondita.

La scorsa settimana, il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Torino ha pronunciato sentenza favorevole nei confronti del Comune di Dronero, obbligando così Enel Spa, in forza dell'art. 7 della Convenzione di cui alla scrittura privata autentica dal Notaio Domenico Picca Re. 37531 del 14 luglio 1995 e registrata il 19.7.1995 al numero 6161, a “fornire gratuitamente limitatamente alla tariffa e sovrapprezzo termico, per anni 75 decorrenti dal 1.1.1987, al Comune di Dronero un quantitativo di energia elettrica pari a 1.500.000 Kwh per ciascun anno solare e di potenza (somma di potenze impegnate) non superiore a 750 Kwa”. Ha inoltre stabilito che Enel dovrà corrispondere al Comune di Dronero l'importo corrispondente a quanto pagato dal Comune stesso per la fornitura di 1.500.000 KWh di energia elettrica ogni anno mancato e a risarcire il Comune per l'accertato inadempimento.

Sono molto soddisfatto di questa sentenza , perché è necessario ribadire che gli accordi presi vanno rispettati sempre, nella speranza che situazioni analoghe non abbiano più a ripetersi.

  Leggi Anche ...

Mino Taricco utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze.
Continuando a navigare accetti l’utilizzo dei cookies, se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito ulteriormente.

Scopri l'informativa e come negare il consenso. Chiudi
Chiudi
x
Utilizzo dei COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e scompaiono, lato client, con la chiusura del browser di navigazione) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito, evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
L'utilizzo di cookies permanenti è strettamente limitato all'acquisizione di dati statistici relativi all'accesso al sito e/o per mantenere le preferenze dell’utente (lingua, layout, etc.). L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione utente non influenza l'interazione con il sito.
Per saperne di più accedi alla pagina dedicata

Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie.
Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento