TUTELA DELLA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI

Approvata alla Camera la proposta di legge sulle modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

Obiettivo del provvedimento è contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.

La proposta si compone di 4 articoli.

L'articolo 1: disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo. La retribuzione ai lavoratori è corrisposta dal datore di lavoro, per il tramite di istituto bancario o ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi: bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento .
La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti di denaro direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 
Il comma 3 delinea l'ambito di applicazione della nuova disciplina, individuando come suo perimetro di riferimento ogni rapporto di lavoro subordinato, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e dai contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci.  La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L’articolo 2: esclude l’applicazione della nuova disciplina alle pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici. 

L'articolo 3: Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

L’articolo 4: prevede, entro tre mesi dalla data in vigore del provvedimento in esame , la stipula di una convenzione – con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge – tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa. 


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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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