Torna il fondo montagna con la Legge di Stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 sta per essere votata dal Parlamento nella stesura uscita dalla Commissione Bilancio della Camera e finalmente porta con sé novità importanti per le aree montane.
In termini politici si è raggiunto un risultato storico: il Fondo Nazionale della Montagna, previsto dalla legge 97 del 31 gennaio 1994, ma puntualmente azzerato dal 2009 ogni anno nella legge di stabilità, è stato invece rifinanziato. 

Parliamo di 15 milioni di dotazione in tre anni, certo non cifre astronomiche, ma dopo anni di disinteresse, ci auguriamo sia la nascita di una nuova stagione di attenzione e cura per la montagna e le politiche che necessita. Inoltre, la commissione bilancio ha varato un secondo provvedimento: l'incremento di 10 milioni per il fondo a sostegno della Strategia Nazionale delle Aree Interne che interessa la montagna al 90%, portandolo così a 190 milioni. 

Ma le novità non sono finite. Ne arriva una importante per gli appassionati di turismo montano: la legge di stabilità 2016 stabilizza il sostegno finanziario al CAI, rendendo permanente un contributo di 1 milione al Club Alpino Italiano. Inoltre, una misura della legge mette al riparo i comuni montani e i consorzi BIM dalle conseguenze delle sentenze della Corte Costituzionale che, abrogando la proroga delle grandi concessioni idroelettriche stabilite nel 2010 dal governo Berlusconi, apriva la porta al rischio di rimborsi fiscali pesanti che avrebbe causato forti ripercussioni in molti enti montani; questi rimborsi, vengono ora posti in capo allo Stato. Infine, una misura importante per l'economia montana di numerose zone: l'esenzione dall'imposta erariale delle cooperative di produzione e distribuzione di energia idroelettrica. 

Per completare il "pacchetto montagna" va ricordato il Decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio che, a seguito di un provvedimento su cui avevamo lavorato l’anno scorso,  permette il superamento della vecchia normativa sulla vita tecnica degli impianti di risalita, adeguandola al resto d’Europa, stabilendo che i medesimi non avranno più vita tecnica di soli 15 anni, ma dovranno essere sottoposti a procedure di verifica e di sicurezza periodiche, senza che ciò comporti l’automatico smantellamento e il rifacimento degli impianti ogni 15 anni. Tutti segnali importanti che dicono di una attenzione concreta ai servizi e alle possibilità delle aree montane, un’area fondamentale del nostro territorio.


Un dettaglio delle misure approvate. 


1.  Fondomontagna. Il fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n°97, è finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 

2.  Salvacanoni. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n: 1 del 14.18 gennaio 2008, e n. 205 del 4-13 luglio 2011, al comma 6-quinques dell'articolo 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole "e dallo Stato" ovunque ricorrano sono soppresse. Ai fini di completare la restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro.

3.  Aree interne. Approvata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, comma 674 della legge 23 dicembre 2014, n: 190, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Per effetto di tale disposto, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni per l'anno 2015, 60 milioni per l'anno 2016, 94 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018. 

4. Finanziamento Club Alpino Italiano. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, della legge 26 gennaio 1963, n° 91 e successive modificazioni, è fissato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. 

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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