UNA NUOVA INTERROGAZIONE SUI CRITERI DI APPLICAZIONE SIAE

Abbiamo presentato alla Camera un’interrogazione nel merito delle norme di applicabilità dei criteri di pagamento della Siae. A seguito della precedente interrogazione, presentata a fine febbraio del 2015, si era compiuto un ulteriore passo ad aprile con una proposta di legge che risolvesse il problema delle attuali normative, chiedendo al Ministro l’esclusione dall’obbligo dei diritti SIAE per tutte le performance musicali realizzate senza scopo di lucro. 
Oggi, abbiamo chiesto espressamente quali iniziative il Ministro voglia attivare per chiarire l’esclusione dal campo di applicabilità della norma sui pagamenti dei diritti d’autore e se non ritenga necessario chiarire che le esecuzioni di musica classica svolte in occasione di attività formative riconosciute, concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, promossi o svolti da enti pubblici, oltreché le attività organizzate da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato o pubblico, sempre con finalità di promozione culturale della musica e senza scopo di lucro, siano comunque escluse dall’obbligo dei diritti SIAE. 
Questo andrebbe definitivamente stabilito per le opere musicali di autori scomparsi da oltre 70 anni. Inoltre, abbiamo richiesto se possibile chiarire che il concorso musicale è un’iniziativa unitaria, comprensiva di tutte le parti, compresi i Saggi dei concorrenti. Questo perché non sia possibile che vengano imposti tanti permessi e tante imposte quante sono le parti del concorso. Vanno considerati come elementi di un’unica manifestazioni da autorizzare, in quanto parti di unica attività culturale, sia i saggi, sia il concerto di apertura, sia tutte le fasi del concorso.

Le esigenze presentate nascono dalla situazione peculiare della Siae, nata nel 1882, regolata da una legge 1941, ormai datata e legata quindi a modalità operative, concetti e modelli di tutela del diritto d'autore e del copyright che mostrano seria difficoltà ad interpretare le complessità del presente. L'Italia è rimasta uno dei pochi Paesi dell'Unione europea ad avere norme che prevedono un monopolio legale sulla gestione dei diritti d'autore, mentre nella maggioranza degli altri Paesi europei la tutela è esercitata da un  mercato libero e concorrenziale, in attuazione dei trattati comunitari che prevedono la libera circolazione di persone, merci e servizi; la stessa Corte di giustizia europea ha sostenuto che il monopolio è una condizione patologica del mercato che, nell'ottica degli obiettivi comunitari, può essere preservata solo se garantisce particolare efficienza, cosa che allo stato dell'arte sembra non caratterizzare l’azione della Siae. 

Come ho già avuto modo di dire la musica, come anche le altre arti, è componente essenziale nella vita, oltreché canale comunicativo d’eccellenza per tutte le fasce sociali e per tutte le stagioni della vita. Ma la sensibilità musicale, così come peraltro la sensibilità verso altre forme artistiche, necessita di essere promossa, stimolata  e accompagnata, e resa accessibile a tutti, cosa sempre più difficile in una stagione di risorse limitate.
Per questo credo, almeno nei confronti di tutto quel mondo che ama la musica e volontaristicamente ne sostiene l’educazione e la promozione, nella necessità di forme nuove di sostegno e di supporto, e di individuare e rimuovere tutti gli ostacoli e la complicazione burocratica, oltre alla esigenza di ridurre gli eccessivi, ed a volte ingiusti, oneri  finanziari.

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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