UN FRENO ALLE FRODI A DANNO DI SOGGETTI VULNERABILI
Mercoledì 20 Settembre 2017
|
Provvedimenti
|
Sociale
Approvate alla Camera le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.
Il provvedimento nasce per arginare il dilagante ed allarmante fenomeno criminale delle frodi in danno di persone che sono vulnerabili in ragione dell'età avanzata, con una capacità di difesa certamente più fragile, spesso vittime di reati odiosi.
LA NUOVA NORMA
Chiunque, con mezzi fraudolenti, induca una persona in situazioni di vulnerabilità psicofisica, per l'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.
Innalzamento delle pena per il delitto di circonvenzione di incapaci: il reato di truffa, nell'ipotesi aggravata, articolo 61, numero 5, relativa anche all'età delle persone offese, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1.032 euro.9 e limitazione nell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapace e frode in danno di soggetti vulnerabili. Aggravante se il fatto è commesso con strumenti telefonici, informatici o telematici, avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso. In caso di condanna avviene la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.
La custodia cautelare in carcere si può applicare anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni. L'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace e di frode in danno di soggetti vulnerabili.
In allegato una scheda con maggiori informazioni: