Un Odg per definire le tariffe di registrazione dell’anagrafe apistica nazionale

Nell’ambito dell’approvazione del “Collegato agricolo” che contiene importanti norme relative al settore apistico, abbiamo approvato alla Camera un ordine del giorno presentato a prima firma mia e dei colleghi Antezza, Romanini e Zanin, per  impegnare il Governo ad individuare una norma finalizzata a moderare le tariffe previste per la registrazione presso la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA) e ad armonizzarne il rapporto con le iniziative corrispondenti di tante regioni. 

Il presupposto nasce nella Legge 24 dicembre 2004, n. 313, che disciplina l'apicoltura e “riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale… finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine”. La stessa legge prevede, al fine della profilassi e del controllo sanitario, l’obbligo di fare denuncia dell’eventuale proprietà di apiari e alveari, anche attraverso le associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificandone collocazione e numero di alveari. Il Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n.158, prevede poi che il titolare dell'azienda, se non si è già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, debba chiedere la registrazione. In questo provvedimento si rende cogente questo obbligo.

Chi si sottrae alla denuncia dei dati richiesti, contravviene all’obbligo di denuncia, pertanto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro. Questo, come recita al comma 2 l’articolo 25-quater della citata legge, (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici), e deve purtroppo avvenire “a proprie spese” e qui si crea il problema: così, si rischia di aggravare i costi per le aziende apistiche, dato che, ad oggi, il costo dell’operazione è molto diversificata sul territorio. Inoltre, in alcune regioni, sono previste altre registrazioni regionali oltre all’anagrafe apistica nazionale (BDA) e gli allevatori apistici che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile in relazione al reddito agrario, sono tenuti comunque all' obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, pur essendo questo dato già presente nella BDA e quindi nella piena disponibilità della P.A. 

L’interrogazione richiede pertanto che le tariffe di registrazione siano contenute ed armonizzate su tutto il territorio nazionale, che vengano armonizzati i sistemi informatici e le norme di attuazione con le norme regionali, affinché i dati a sistema sull’anagrafe apistica nazionale non siano oggetto di ulteriori registrazioni regionali o provinciali, e che, a seguito di unica registrazione, vengano condivisi.

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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