APPROVATA LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DEL CSM

Approvata dal Senato il Disegno di Legge delega che va a riformare l'ordinamento giudiziario, ad adeguare l'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Il percorso avviato nel  settembre 2020 dal Governo ed assegnato alla Commissione Giustizia ha seguito un iter molto articolato e anche dopo il lavoro della apposita commissione di studio (la c.d. Commissione Luciani) ha visto nel febbraio 2022 la ridefinizione dei propri contenuti con una serie di emendamenti cui è seguito un ulteriore ciclo di audizioni e su cui si è pronunciato il Consiglio superiore della magistratura in un articolato parere.

Il disegno di legge approvato è articolato in sei Capi e 43 articoli.
I primi due Capi prevedono riforme all'ordinamento giudiziario: 

In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura", le procedure per il suo esercizio (entro un anno dall'entrata in vigore della legge) e definisce i principi e criteri dell'intervento riformatore. 
In particolare, la delega mira:
alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; 
alla riduzione degli incarichi semidirettivi; 
alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; 
alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;
alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati;
all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi;
ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo;
al riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Il Capo II (articoli da 7 a 12) novella direttamente alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario con riguardo:
ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;
all'organizzazione degli uffici di giurisdizione e all'incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio;
alle funzioni della Scuola superiore della magistratura;
agli illeciti disciplinari dei magistrati, il cui elenco viene integrato con nuove condotte e in relazione ai quali sono introdotti due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito e la riabilitazione (art. 11);
al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (art. 12) prevedendosi come regola generale che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta,
- il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali;
- il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.
Specifiche previsioni riguardano inoltre l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

Il Capo III, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sullo status dei magistrati, con particolare riferimento alla  loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.
In particolare, sono previste disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati e sul collocamento in aspettativa senza assegni del magistrato che assuma un incarico politico. Si stabilisce inoltre che durante il mandato elettivo e durante lo svolgimento di incarichi di governo il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo.
Una specifica disciplina concerne il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Ulteriori previsioni riguardano:
- il ricollocamento dei magistrati eletti o che abbiano svolto incarichi di governo. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (art. 19);
- il ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali  il provvedimento prevede due alternative: il collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi), oppure il ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi hanno a disposizione due possibilità: il collocamento in posizione di fuori ruolo oppure il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 21 a 37, contiene disposizioni immediatamente precettive sulla costituzione e sul funzionamento del CSM. Si tratta di un intervento organico che incide sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del CSM, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.
In particolare, con riguardo al nuovo sistema per eleggere i 20 (non più 16) componenti togati del CSM, si individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata:
un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati;
2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni requirenti, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto;
4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati;
un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.
La composizione dei collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori – è effettuata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, rispettando il criterio della continuità territoriale tra i distretti di corte d'appello inclusi nei singoli collegi.
Specifiche disposizioni concernono la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche. Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alla candidatura.
Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale.

Ulteriori disposizioni concernono la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del CSM alla cessazione dell'incarico, nonché lo svolgimento delle prime elezioni del CSM che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma.

Infine, il Capo V del disegno di legge prevede una delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, e il Capo VI contiene le disposizioni finali e finanziarie. 
Si prevede, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori approfondimenti :



ed in allegata una scheda molto sintetica tratta da La Stampa sui contenuti principali del provvedimento.



  Scarica allegato 1

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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

Consulta il testo del provvedimento