CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PMI

Parte domani lunedì 15 giugno l’operazione fondo perduto per le PMI danneggiate dall’emergenza COVID -19, previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio  che verranno erogati dall'Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti che rientrano nei parametri fissati dal legislatore.

Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, “la procedura realizzata con Sogei  consentirà di presentare la richiesta on line sul sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate oppure tramite il canale telematico Entratel inviando la domanda già precompilata dai software gestionali di cui già si avvalgono i contribuenti e i loro intermediari”.

Una guida dell’Agenzia delle Entrate, già consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

Il Bonus potrà essere richiesto fra il 15 giugno e il 24 agosto.

A chi spetta il contributo
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo. NON possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus
La guida dedicata delle Entrate spiega che il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti:
- il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
- il secondo è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019. (Ci sono due eccezioni alla necessità di questo secondo requisito: (1) se il soggetto interessato ha avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato e (2) se i soggetti interessati abbiano domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi - sisma, alluvione, crollo strutturale - ancora in emergenza al 31 gennaio 2020).
 
Come si calcola il contributo?
Come spiega la Circolare, alla  differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:
20% se ricavi e compensi del 2019 non superano la soglia di 400mila euro
15% se ricavi e compensi del 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
10% se ricavi e compensi del 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Contributo ad ampio raggio
Tra i chiarimenti forniti con la circolare, l’Agenzia specifica che l’accesso al contribuito a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nel documento di prassi, alle società tra professionisti, e tra i beneficiari del contributo possono rientrare anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
 
Il contributo guarda anche a chi ha avviato l’attività dal 1° gennaio 2019
Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Modalità di fruizione
I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC). Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

Qui un importante chiarimento della Agenzia delle Entrate sul diritto al credito
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d'azienda,

e in allegato una scheda sul provvedimento della stessa Agenzia.



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Provvedimento n.229 dell'8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.

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